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CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL'INFANZIA
Gli
Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella
Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a
tutti i membri della famiglia umana nonché luguaglianza e il carattere
inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede
nei diritti fondamentali delluomo e nella dignità e nel valore della persona umana
e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di
vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dellUomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dellUomo hanno
proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le
libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione,
di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo le Nazioni Unite
hanno proclamato che linfanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la
crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve
ricevere la protezione e lassistenza di cui necessita per poter svolgere
integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua
personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e
di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua
vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella
Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di
tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è
stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dallAssemblea Generale il 20
novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo,
nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici | in particolare negli
artt. 23 e 24 | nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali | in particolare allart. 10 | e negli Statuti e strumenti pertinenti delle
Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del
benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dellUomo il
fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di
una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia
prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici
applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il
profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello
nazionale e internazionale; dellinsieme delle regole minime delle Nazioni Unite
relative allamministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della
Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di
conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni
particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dellimportanza delle tradizioni e dei valori culturali di
ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo limportanza della cooperazione internazionale per il miglioramento
delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via
di sviluppo, ...
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