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Comune di Ortona
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
Scadenza del termine per il versamento
della prima rata - 30 giugno 2004
Il dirigente
del 2° Settore - servizi finanziari
rende noto
che, ai sensi del Decreto legislativo 30.12.1992 n.504, il
30 giugno
scade il termine per il versamento della prima rata
dell'Imposta Comunale sugli Immobili
dovuta per fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili
Il versamento deve essere eseguito, utilizzando
gli appositi bollettini ministeriali, direttamente presso il concessionario
riscossione tributi (SOGET, sportello di Ortona in Via Monte Maiella
- galleria Cassa di Risparmio) oppure presso un qualsiasi ufficio
postale.
I bollettini possono essere reperiti presso la stessa Soget.
I contribuenti che negli anni passati hanno già versato
l'ICI riceveranno al proprio domicilio fiscale, entro i primi
di giugno, i bollettini preintestati che dovranno essere completati
solo con le cifre relative agli importi da versare.
L'imposta è dovuta dai proprietari di
immobili; dai titolari di diritti reali, sull'immobile, di usufrutto,
uso, abitazione, enfiteusi, superficie; dai concessionari di aree
demaniali; dai locatari finanziari (coloro che utilizzano immobili
in leasing); dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
dalle cooperative a proprietà divisa fino al giorno dell'assegnazione
definitiva delle abitazioni ai soci.
Con delibera della Giunta Municipale n.274 dell'1.12.2003
sono state fissate aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno
2004, nelle seguenti misure:
| Tipologia di immobile |
Aliquota applicata |
Detrazione |
| Abitazione principale e pertinenze |
4,7 per mille |
€ 103,29 (*) |
| Altri fabbricati |
5,8 per mille(**) |
----------- |
| Terreni |
5,8 per mille |
----------- |
| Aree fabbricabili |
5,8 per mille |
----------- |
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(*) la detrazione è fissata in €
200,00 per l'immobile destinato ad abitazione principale di persona
portatrice di handicap in situazione di gravità, con invalidità
del 100%, riconosciuta ai sensi dellart.3 c. 3 della L.104/1992,
oppure di persona non vedente riconosciuta ai sensi dell'art.2
c.2 della L.68/1999, purché il reddito del nucleo familiare
non ecceda € 42.000,00. Per il riconoscimento di questa detrazione
maggiorata gli interessati devono presentare, mediante sottoscrizione
dell'apposito modulo predisposto, domanda all'Ufficio Tributi
del Comune che verificherà la sussistenza delle condizioni
per la concessione della agevolazione.
(**)L'aliquota ICI è stabilita nella misura del 4 per
mille per i fabbricati, sia nuovi che ristrutturati, appartenenti
ad imprese che si insediano nel territorio comunale durante l'anno
2004.
La prima rata (acconto) deve essere versata entro il 30 giugno
(di norma, se non sono intervenute variazioni nelle proprietà
immobiliari, equivale al 50% dell'intera imposta versata nell'anno
precedente).
La seconda rata (saldo) deve essere versata
entro il 20 dicembre.
I contribuenti che intendono pagare l'imposta
in unica soluzione devono provvedere ad eseguire il versamento
dell'importo dovuto per l'intero anno entro il 30 giugno.
L'imposta è dovuta per anno solare, proporzionalmente
alla quota ed ai mesi di possesso.
Si considerano per mese intero le frazioni di mese superiori o
pari a 15 giorni mentre si tralasciano quelle fino a 14 giorni.
Le dichiarazioni presentate per gli anni precedenti
sono valide anche per gli anni successivi. Solo in presenza di
variazioni deve essere presentata una nuova dichiarazione.
Tutte le variazioni o modificazioni intervenute
nel corso del 2003 devono essere dichiarate al Comune, entro il
prossimo 31 luglio, utilizzando gli appositi moduli ministeriali
disponibili presso l'ufficio comunale tributi. In pratica devono
essere oggetto di denuncia di variazione, oltre agli acquisti
ed alle vendite, anche le variazioni catastali e le modificazioni
d'uso degli immobili (terreni agricoli che diventano aree fabbricabili,
ampliamenti di fabbricati, modifiche nella classificazione catastale
con diversa attribuzione di rendita, etc.) che comportino comunque
la determinazione di una imposta di valore diverso rispetto all'anno
precedente. Deve essere presentata la dichiarazione anche nel
caso in cui il fabbricato abbia perso o acquisito titolo di abitazione
principale del contribuente nel corso del 2003.
Per informazioni e chiarimenti i cittadini
possono rivolgersi all'UFFICIO TRIBUTI ubicato al secondo piano
del Palazzo Municipale, in Via Cavour 24:
la mattina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00
alle ore 12,00
il pomeriggio, nei giorni di martedì e giovedì,
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
anche tramite: Telefono 085 9057213 s fax 085 9057214 s e-mail:
ortona.tributi@tiscalli.it
Ortona, maggio 2004
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
FINANZIARIO
Dr. Marcello di Bartolomeo
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